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videoregistrazione del 17 Marzo 2025
INDICAZIONI APPLICATIVE DEL RICORSO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 165, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207.

O R A R I O
Ore
13:45
Ore
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Intervallo
Ore
Conclusioni
17:00
15:30-15:45
14:00
Accesso al corso/ registrazione
Inizio Corso
RELATORE:
AVV. DONATO BENEDETTI
Già Dirigente Personale Ente Locale - Esperto in materia - Autore di pubblicazioni in materia di pubblico impiego - Formatore presso diverse scuole di Formazione e Perfezionamento per la P.A.
COSTI:
La tariffa standard per l’iscrizione ad una giornata è di 182 euro* per il primo iscritto e 130 euro* dal secondo in poi. (Ricordo che la registrazione del corso stesso viene data in omaggio a chi partecipa oltre al materiale).
CHI ACQUISTA DUE GIORNATE NE AVRA’ una terza IN OMAGGIO. Quindi invece di 182x3 pagherà 182x2 cioè 364 euro e 260 euro per i secondi iscritti.
Per chi desidera la sola registrazione dei corsi senza partecipare (con attestato di apprendimento) l’importo è 182 euro* ogni giornata e sarà fornito un link video ed il materiale del corso stesso.
*Il bollo di 2 euro è incluso in tariffa.
*più IVA se dovuta (I Comuni, P.A. sono esenti IVA per la formazione).
Si fa presente che per i corsi di formazione a favore di enti pubblici, l'IVA è esente ai sensi art. 10 DPR 633/72 -e art. 14, c. 10, L. 537/93
Ricordo che potete iscrivervi CON SEMPLICE MAIL a: info@centrostudialtapadovana.it anche senza compilare il presente modulo, precisando IL CORSO, i dati essenziali dei partecipanti ed i dati per la fattura elettronica.
ISCRIZIONE:
Per l'iscrizione al corso scrivere a info@centrostudialtapadovana.it precisando la data del corso, i dati essenziali dei partecipanti ed i dati per la fattura elettronica (n. det., n. imp., CIG (se previsto), codice UNIVOCO, etc.).
Per maggiori informazioni scrivere a info@centrostudialtapadovana.it o chiamare il n. 348.7245749
Codice Prodotto MePA:
CSA-182 - 182€, CSA-130 - 130€, CSA-364 - 364€, CSA-260 - 260€
PROGRAMMA
L’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025 ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui, ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo, ha diffuso una nota contenente importanti indicazioni applicative concernenti l’istituto in oggetto.
Il documento prevede che il ricorso all’istituto del trattenimento in servizio possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La disposizione, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, esclude il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto. In particolare, la misura:
• non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
• attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
• stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
• condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
• condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.
Tra le azioni previste, è opportuno precisare che le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello.
Dovranno invece valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza.
Solo all’esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.
In ordine al profilo della durata, poi, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.
La nota ricorda inoltre che il comma 162 della legge n. 207 del 2024, alla lettera a), ha abrogato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d’ufficio i dipendenti che hanno maturato, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione al raggiungimento del limite ordinamentale e, alla lettera b) ha innalzato il predetto limite ordinamentale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a 67 anni di età.
Ciò posto, ne consegue che restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età.
Si evidenzia, infine, che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.
La relazione sarà illustrata con le eventuali novità normative e/o operative che verranno adottate nel frattempo dai competenti organi governativi, poiché le indicazioni applicative illustrate potranno essere oggetto di ulteriori modifiche di prassi.
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